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Convegno “Totem e Tabù: autonomia e subordinazione nel lavoro intellettuale. Un progetto di legge”. Convegno del giorno 24 marzo 2017. Nuovo Palazzo di Giustizia (NA).

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Di seguito pubblichiamo l’intervento del dott. Andrea F.M. Rispoli, Responsabile Area Giovane Avvocatura di NomoΣ Movimento Forense, reso questa mattina in occasione del Convegno “Totem E Tabù: autonomia e subordinazione nel lavoro intellettuale. Un progetto di legge” organizzato da M.G.A. (Mobilitazione generale Avvocatura) in collaborazione con l’Associazione forense Libera Avvocatura e la CGIL, con il patrocinio del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli.

“Buongiorno a tutti, Presidente, illustri relatori, Avvocati e colleghi praticanti.
Innanzitutto mi preme ringraziarVi toto corde per l’onore concessomi di intervenire a tale sì nobile consesso e ringrazio M.G.A. tutta ed il Presidente della medesima, Cosimo Damiano Matteucci, per aver reso possibile l’iniziativa sottesa ed il presente convegno.
E’ d’uopo però che mi presenti, sono Andrea Rispoli, un praticante avvocato giunto quasi al termine della prescritta pratica forense. Sono responsabile dell’Area Giovane Avvocatura della NomoΣ Movimento Forense ed il Vicepresidente del Comitato No Riforma Forense, Comitato che da tempo ed in diversa foggia si batte per la tutela della giovane avvocatura. Abbiamo sempre sostenuto, fin dalla fondazione del nostro Comitato, la necessità di una imprescindibile tutela del lavoro da noi prestato, con la piena consapevolezza che la consuetudine contra legem che noi avversiamo, costituisca una profonda contraddizione con il dettato normativo e costituzionale alla quale bisognava quanto prima porre rimedio.
Tale nobilissima iniziativa va a sanare infatti un’evidente ed indegna situazione di fatto che priva di qualsivoglia tutela e dignità larga parte della categoria forense. Ragion per cui fin dai primordi abbiamo aderito concretamente ed in prima linea all’iniziativa, sposandola appieno e con notevole entusiasmo.
Occorrono tutele concrete che per troppo tempo sono state del tutto negate, lasciando così il destino della nostra categoria alla totale discrezionalità (rectius bontà) dei singoli titolari degli studi – dei domini – che spesso hanno approfittato della situazione agendo di certo in modo non onorevole. Lasciando in balia dei venti, senza alcun riparo ed in un totale stato di precarietà larghi strati di avvocatura.

Se mi è consentito vorrei però spendere due parole anche per i praticanti, sperando che tale progetto che ritengo giusto trovi attuazione innanzitutto nei confronti degli avvocati, venga esteso anche nei nostri confronti.
Come tutti Voi saprete la riforma della professione forense, intervenuta con legge 31 dicembre 2012 n. 247 e che pian piano sta ricevendo attuazione, ha profondamente modificato le modalità d’accesso alla medesima introducendo significative novità che di fatto hanno comportato una reformatio in pejus in totale contraddizione con quanto enunciato all’art. 1 della predetta legge, il cui sotteso spirito riformistico è stato pervertito e mirava invece ad agevolare i giovani nell’accesso alla professione.
Se consideriamo, infatti, il futuro percorso delineato dalla riforma e dai regolamenti che ne danno attuazione concreta, notiamo che ci saranno innanzitutto dei corsi di formazione obbligatori, a pagamento ed a numero chiuso, previsti dall’art. 43, che graveranno ulteriormente sulle spalle delle nuove generazioni, dopo aver sborsato fior di quattrini all’università. E’ inoltre prevista l’eliminazione della figura del praticante abilitato ad opera del co. 12 dell’art. 41 e con essa la possibilità, da sempre concessa “docendi causa”, al praticante che avesse prestato giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale nella disciplina ante riforma (dinanzi al presidente del Coa nell’attuale), con dei limiti (di valore, di materia e di competenza) di poter patrocinare cause a lui affidate, seppur sotto il controllo del proprio dominus, riconoscendogli parzialmente lo jus postulandi sancito dall’art. 82 del c.p.c. e sostituendo tale figura con quella del praticante c.d. sostituto che è abilitato dopo sei mesi, solo a sostituire il dominus nelle sue cause, non potendo minimamente seguire i propri assistiti e senza prevedere nemmeno un compenso per tale attività di sostituzione in udienza. In modo tale che il praticante sostituto sia de facto sempre più vessato e non abbia alcuna possibilità da una parte di ricevere alcun compenso dal dominus e dall’altra perfino di apprendere e cominciare a costruire una propria clientela.
Contestualmente alle predette modifiche si assiste anche ad una complicazione delle modalità dell’esame di abilitazione.
Infine, congiuntamente a tali nuovi e maggiori oneri, derivanti da tali sfavorevoli previsioni, residua ovviamente la misera condizione alla quale sono soggetti i praticanti che spesso non riescono ad ottenere nemmeno il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio, nonostante il dettato normativo dell’art. 41 co. 11 della predetta legge e dell’art. 40 co. 2 del Codice deontologico forense, previsioni che spesso vengono interpretate a proprio piacimento dai titolari degli studi, ricevendo così scarsissima attuazione pratica e restando lettera morta.
Ed è spesso proprio questo il momento iniziale nel quale si origina quello sfruttamento che poi perdura sine die…
andando incontro, successivamente all’abilitazione, anche agli obblighi contributivi imposti ed alle sottese iniquità che ben conosciamo…

Ci è stato insegnato che il diritto dovrebbe essere interpretato in conformità a Costituzione, per cui concludo il mio intervento con la lettura della medesima, per richiamare volutamente quella che fu una precisa volontà e scelta di indirizzo politico dei nostri padri costituenti.
Tutti noi conosciamo, infatti, quali furono i tragici eventi che condussero alla nascita della nostra Carta Costituzionale ed in essa rinveniamo la profonda volontà di edificare un nuovo Stato, una nuova Società che tutelasse effettivamente il lavoro nelle sue varie forme, assurto per il tramite dell’art. 1 a presupposto fondante la nostra Repubblica, che riconoscesse e garantisse effettivamente i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale nel suo 2o articolo, che tutelasse fattivamente le fasce più deboli della società, quale ormai è divenuta la nostra, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono di fatto il pieno sviluppo della persona umana come previsto dall’art. 3 ed infine che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla (sua) famiglia un’esistenza libera e dignitosa, come previsto dal primo comma dell’art. 36.
Vi invito, quindi, affinché tali sacrosante enunciazioni ed i relativi convincimenti non continuino ad esser offesi e vilipesi in tal modo, a sostenere e procedere finalmente all’introduzione delle imprescindibili tutele che tale progetto prevede, rendendo effettiva Giustizia e riconoscendo così i nostri insindacabili diritti, troppo spesso calpestati, mentre noi cercavamo di combattere per far valere i diritti dei nostri assistiti senza che nessuno difendesse i nostri.”

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