‼️Resto colpita da alcune recenti esposizioni mediatiche che impongono — e meritano — una seria riflessione sul #ruolo e sui #limiti della #comunicazione dell’avvocato.
‼️Senza voler entrare nel merito del collega, che personalmente non conosco, non praticando il settore dell’infortunistica stradale*, ritengo tuttavia doveroso stigmatizzare le modalità utilizzate dallo stesso nel trattare una vicenda così dolorosa come quella occorsa al piccolo Domenico. A maggior ragione considerando l’ambito di cui parliamo, ossia quello della responsabilità sanitaria, che richiede equilibrio, rigore e riservatezza.
‼️E proprio perché la questione vera non attiene al denaro che la famiglia del piccolo Domenico potrà percepire, ma al complesso dei diritti che, come avvocati, siamo chiamati a tutelare.
‼️Il Codice Deontologico Forense richiama con chiarezza i principi di dignità, decoro, lealtà e continenza espressiva, che devono orientare l’agire dell’avvocato anche nella dimensione pubblica.
Per tali motivi, la trattazione mediatica di questioni risarcitorie, soprattutto se connotata da enfasi sugli aspetti economici o da toni non improntati alla sobrietà, rischia di alterare la percezione del ruolo difensivo e di incidere negativamente sulla fiducia nella funzione forense.
‼️Il confronto tra posizioni contrapposte deve rimanere ancorato alle sedi proprie — le aule di giustizia — nel rispetto reciproco tra colleghi e nella tutela della dignità delle parti.

‼️Spettacolarizzare la “difesa” dei diritti non ha nulla a che vedere con la difesa degli stessi, strumentalizzare vicende processuali, per fini probabilmente “altri”, ancor meno. Al contrario, rischia di vulnerare proprio quei diritti che si pretende di tutelare.
‼️È dovere di ogni avvocato mantenere la comunicazione entro i limiti imposti dalla legge e dalla deontologia, soprattutto quando sono in gioco diritti così delicati.
La nostra resta ancora una nobile professione, la cui funzione non è “narrare” la #Giustizia, ma custodirne il #senso più alto.
Avv. Argia di Donato
Presidente NOMOΣ Movimento Forense
- RETTIFICA
A integrazione del mio precedente intervento, per dovere di verità e correttezza, preciso che — a seguito di ulteriori verifiche e di un confronto con colleghi — l’avvocato cui si faceva riferimento non risulta occuparsi, in via prevalente, di infortunistica stradale. - Resta fermo che la riflessione espressa non intendeva in alcun modo qualificare il percorso professionale del collega, bensì porre l’attenzione, in termini generali, sui limiti e sulle modalità della comunicazione dell’avvocato, alla luce dei principi sanciti dal Codice Deontologico Forense.
- La precisazione si rende pertanto necessaria nel rispetto dei principi di correttezza e verità che devono sempre orientare il dibattito, soprattutto quando si svolge in uno spazio pubblico.












