
Avv. Argia di Donato, Presidente, Avv. Emanuela Monaco, segretario.
La contribuzione previdenziale slegata dal reddito è illegittima. Non è possibile fingere di non vedere la violazione di diritti costituzionalmente garantiti. La battaglia riguarda l’intera categoria con un particolare riferimento alle migliaia di giovani avvocati dinanzi ai quali oggi c’è solo la cancellazione dall’Albo. Sarebbe utile che tutti i colleghi proponessero ricorso.
L’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 fa discendere dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati l’ automatica iscrizione alla Cassa Forense, con obbligo di contribuzione previdenziale indipendentemente dal reddito prodotto, in misura – cioè – non ad esso proporzionale.
La capacità reddituale di far fronte agli oneri previdenziali in tal modo imposti, diviene condizione per l’esercizio di una professione per la quale i requisiti dovrebbero essere tutt’altro che fondati sulla capacità di produrre reddito. Tale normativa falsa, altresì, la concorrenza tra liberi professionisti che dovrebbe basarsi sulla preparazione e sulla professionalità.
La palese illegittimità della normativa nonché l’ingiusta discriminazione che la stessa realizza devono essere contrastate attraverso l’esperimento dei rimedi giurisdizionali in nostro possesso.
Ad oggi sono, secondo le statistiche, ben 50.000 avvocati nei confronti dei quali i Consigli Distrettuali di Disciplina stanno avviando procedimenti disciplinari per omessi versamenti, totali o parziali, del contributo minimo obbligatorio.
Il percorso verso la riaffermazione della libertà di esercizio della professione forense impone la più estesa condivisione tra colleghi attraverso la proposizioni di ricorsi alla Autorità Giudiziaria.
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